La Legge di conversione del Decreto fiscale ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali a decorrere dal 21 dicembre 2021.

Più precisamente, l’art.13 D.L.146/2021 ha previsto una nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.).

Si tratta di quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav). In pratica, sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata (così come previsto dall’art.5 del DPR n.633/1972).

La finalità addotta dal legislatore, per motivare il nuovo adempimento burocratico, è quella di svolgere una attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, ha pubblicato la nota n.29 dell’11 gennaio 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo.

Queste le principali indicazioni fornite dall’Ispettorato del lavoro, soggetto destinatario alla ricezione della comunicazione.

Quali rapporti vanno comunicati

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n.29/2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Sono invece esclusi dal richiamato obbligo:

  • le collaborazioni coordinate e continuative; 
  • le “prestazioni occasionali” Ex Voucher (ex art.54-bis D.L. 50/2017) per le quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli articoli 2229 cod.civ. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa deve ritenersi rientrante nll’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione.

Come va effettuata la comunicazione

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.

A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti.

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio dei una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun ispettorato territoriale.

Cosa va scritto nella comunicazione

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi :

✓ i dati del committente (ragione sociale, sede legale, C.F./Partita IVA);

✓ i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e C.F.);

✓ la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);

✓ una sintetica descrizione dell’attività;

✓ l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);

✓ La data di avvio delle prestazioni occasionali;

✓ L’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Inoltre, per quanto non espressamente previsto può essere allegata all’email, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta.

Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Quella che segue è una bozza di comunicazione con i dati obbligatori richiesti dall’Ispettorato del Lavoro.

Sanzione

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all’art.13 del D.Lgs. n.124 del 2004.

La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova .

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